responsabilità marittime
Il responsabile della sicurezza dell’imbarcazione e delle persone a bordo è il Comandante. Tutte le persone imbarcate sono soggette alla sua autorità. La particolare attenzione e l’onere a cui il Comandante è sottoposto, lo porta ad una maggior responsabilità in tutte le decisioni che prende, nella fase di preparazione in banchina, imbarco, navigazione ed approdo.
L’attività di noleggio (c.d. Charter), svolta con le unità da diporto, è soggetta ad una normativa di sicurezza contenuta nel Regolamento di attuazione del Codice della Nautica (articoli dal 78 all’89).
Il principio seguito nella redazione di questa normativa è stato quello di creare una serie di regole di sicurezza distinto da quello che disciplina la navigazione da diporto a semplice scopo ricreativo e senza fine di lucro, in modo da generare un sistema che garantisca l’idoneità delle unità all’attività di noleggio.
La legge 24/12/1969 n.990 e successive modifiche ed integrazioni, riguarda l’obbligatorietà della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti. Ricadiamo nel principio generale sancito dall’art.2043 del codice civile.
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.